il Ministero del Lavoro ha risposto con l’Interpello n. 26/2010 del 5 luglio scorso , alle richieste avanzata da Ance, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, relativamente alla cigo in edilizia.
L’Interpello fornisce risposta positiva ad entrambe le questioni poste, la prima relativa al regime di proroga della Cigo in edilizia, la seconda relativa al criterio di computo dei limiti di durata in caso di eventi meteorologici.
Regime di proroga cigo edilizia
Sulla prima questione l’Interpello supera l’interpretazione restrittiva derivante dall’art.1, co.1 della legge 427/75 che, nel regolamentare specificamente la cigo nell’edilizia, stabilisce che la cigo è corrisposta fino ad un massimo di tre mesi continuativi “prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell’orario di lavoro”.
Viene ora infatti chiarito che nel settore edile sarà possibile prorogare trimestralmente la cigo anche a zero ore, equiparando la situazione nell’edilizia a quella prevista nell’industria. L’equiparazione viene giustificata dal fatto che le disposizioni previste dall’art.6, co. 1 della legge 164/75 sono relative a tutte le imprese industriali e quindi anche a quelle del settore edile.
Computo delle giornate
Il secondo quesito è relativo alle modalità di calcolo del limiti di durata della cigo.
La Circolare Inps n.116 del 20/11/2009, nell’estendere al settore edile le nuove modalità di calcolo della cigo definite dalla circolare n.58 del 20/04/2009 (riferite ai giorni e non alle settimane), limitava tale estensione ai casi di momentanea mancanza di lavoro e di riduzione di commesse o di ordini, escludendo implicitamente la riduzione di attività dovuta agli eventi meteorologici. Ora l’interpello fa rientrare nei nuovi criteri di calcolo anche le ipotesi di sospensione legate ad eventi meteorologici.